Ristrutturazione, bonus mobili ed ecobonus: scadenze allungate al 2024
Chi decide di iniziare quest’anno i lavori sulla casa può beneficiare delle classiche detrazioni fiscali, alcune prorogate dalla recente Legge di Bilancio, con novità per quanto riguarda il bonus mobili e il Superbonus.
Bonus ristrutturazione 2023 al 50%
Partendo dai lavori di ristrutturazione sulla casa, fino al 31 dicembre 2024 sono ancora applicabili le detrazioni Irpef al 50% da ripartire in dieci anni, con un limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni di edifici condominiali, straordinaria su singoli appartamenti, di recupero e restauro conservativo, tutti gli interventi suddetti potranno godere dell’aliquota di detrazione più alta al 50% fino al 2024, per poi dal 2025 tornare al 36%, con limite di spesa di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti.
Per usufruire della detrazione fiscale al 50% si ricorda è necessario:
- inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Bonus mobili 2023
Collegato alla ristrutturazione e alla rispettiva detrazione fiscale, il bonus mobili è la detrazione fiscale al 50% prevista per l’acquisto dei mobili nuovi e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di uno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Come la ristrutturazione, anche il bonus mobili è in vigore fino al 31 dicembre 2024. La novità riguarda il limite di spesa che è stabilito a 8mila euro per il 2023 e 2024.
Il bonus mobili è una detrazione Irpef del 50% prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Cucine, letti, armadi, librerie, cassettiere, tavoli, sedie, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi sono solo alcuni dei mobili e grandi elettrodomestici che si possono acquistare con l’agevolazione. Per usufruire del bonus è necessario eseguire lavori di ristrutturazione e che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Tra i lavori di manutenzione straordinaria su singoli appartamenti che danno diritto al bonus possono rientrare l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe. È bene sottolineare che si può fruire della detrazione se il singolo intervento di manutenzione ordinaria rientra in un lavoro più grande. Quindi, ad esempio, si pensi al caso della sostituzione dei sanitari: se si procede al rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con nuovi materiali sostituendo anche i sanitari, allora si potrà godere dello sconto fiscale al 50%.
Ecobonus 2023
Prorogato fino al 2024 anche l’ecobonus. Chi decide di migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile può fruire dell’ecobonus al 50 o 65%, a seconda dei lavori. Nel dettaglio i lavori agevolabili sono:
- Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (50%)
- Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (65%
- Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore (65%)
- Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) (65%)
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (65%)
- installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (65%)
- Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (65%)
- Finestre comprensive di infissi (50%)
- schermature solari (50%)
- Riqualificazione energetica globale di edifici (65%)
- Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (65%)
- Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation) (65%)
- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali (65%)
- interventi di riqualificazione.
La riqualificazione energetica dell’immobile si ricorda è possibile anche mediante il Superbonus, fruibile a determinate condizioni e anch’esso oggetto di proroghe. I lavori connessi all’ecobonus possono essere “assorbiti” con il Superbonus.
Scegliere il bonus giusto per il singolo intervento
Chi voglia così effettuare interventi sul proprio immobile, oggi ha dalla sua parte una serie di detrazioni fiscali, ognuna con proprie caratteristiche. È bene valutare, caso per caso, quale detrazione sia l’ideale per la specifica situazione.
Un esempio: quale bonus migliore per le finestre?
Per esempio, la sostituzione delle finestre, rispettando precise condizioni, può essere realizzata con tutte e tre i tipi di detrazione: ristrutturazione, ecobonus e Superbonus. Quindi, se sono previsti lavori sull’edificio o sul condominio, può convenire far rientrare il cambio finestre nella più alta detrazione, quella del 110%, ma se non vi sono lavori di questo genere, dovendo scegliere tra bonus ristrutturazione ed ecobonus (entrambi al 50% per le finestre) per interventi in un singolo appartamento può convenire optare per il secondo quando la spesa per la ristrutturazione si avvicini già al limite dei 96mila euro, cifra oltre la quale non è possibile poi alcuna detrazione fiscale.
Bonus facciate addio
Dal 2023 non c’è più il bonus facciate, l’agevolazione fiscale prevista per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
È stato possibile fruire della detrazione fiscale (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per la corretta applicazione della data di sostenimento della spesa, le persone fisiche devono fare riferimento alla data di effettivo pagamento, si dice in questo caso che vale il “criterio di cassa”. Così significa? Che per avere l’agevolazione che si spalma in dieci quote annuali nella denuncia dei redditi, bisognava pagare l’intera spesa entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.
Bonus verde
Fino al 2024, dedicarsi al verde di casa permette di godere del bonus verde, la detrazione fiscale al 36% sulle spese sostenute per sistemare il verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzare coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).
La detrazione fiscale in particolare è prevista per sistemare il verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Nel dettaglio tra le spese agevolabili sono comprese quelle di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere ma in ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si deve trattare di interventi di natura straordinaria, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Via libera quindi ad un giardino verticale o anche un orto in terrazzo, mentre la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempre che si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione.
Non si ha diritto inoltre al bonus verde per i lavori in economia, effettuati direttamente dal contribuente sul proprio giardino o terrazzo.
Bonus barriere architettoniche
In vigore fino al 2025 la nuova detrazione fiscale prevista per le barriere architettoniche. In particolare per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, spetta dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Superbonus: da 110% a 90%
Passa al 90% l’agevolazione fiscale del Superbonus, la detrazione che prima prevedeva al 110% la possibilità di detrazione dalle tasse, in particolare dall’Imposta sui redditi delle persone fisiche, le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’agevolazione fiscale spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su:
- parti comuni di edifici,
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
- singole unità immobiliari.
Dal 2023 la detrazione scende al 90% sia per i condomìni che per gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti. Ci sono però delle eccezioni.
In primis, i condomìni continueranno a fruire del Superbonus con aliquota del 110% nel 2023 se l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo, la Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus 110%) è stata presentata entro il 31 dicembre 2022; e se l’assemblea ha deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cilas è stata presentata entro il 25 novembre 2022.
Gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti continueranno a fruire del Superbonus con aliquota del 110% nel 2023 se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022. Per gli altri beneficiari – unifamiliari, prima casa, Onlus, Iacp -, nel 2023 il Superbonus scende dal 110% al 90%.
La maxi detrazione è prevista per una serie precisa di interventi che si dividono in “trainanti” e “trainati”.
Gli interventi trainanti che danno diritto alla maxi detrazione sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, ma sono escluse le nuove costruzioni. Gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile nel caso di installazione di un impianto di riscaldamento.
Gli interventi trainanti sono quello di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, interventi antisismici ma solo per le abitazioni che si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Condizione indispensabile per ottenere la maxi detrazione è che gli interventi realizzati nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, e questo documento ha una validità temporale di 10 anni.
Benché le nuove costruzioni non siano agevolabili con il Superbonus, in caso di demolizione e ricostruzione è possibile accedere all’agevolazione ma solo per la parte di edificio ricostruita. L’ampliamento è escluso perché si configura come nuova costruzione, ma l’unico caso in cui è possibile ottenere il maxi bonus con l’incremento di volume è con il sismabonus.
A questi interventi se ne possono aggiungere altri, i cosiddetti interventi trainati, come interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.