Ad inizi febbraio 2023 L’ Agenzia delle Entrate rilascia finalmente parere positivo sulla detraibilità al 50% delle vetrate panoramiche.
Tutto nasce da un interpello da parte di un utente finale di Trento che chiede all’ AdE di detrarre le vetrate installate sul suo balcone in quanto manufatti atti ad evitare il compimento di atti illeciti da parte di terzi all’ interno dell’abitazione. L’Agenzia delle Entrate di Trento rilascia parere positivo, perché le vetrate montavano un vetro anti-sfondamento.
Diversi articoli sono stati scritti su questo evento, che apre nuovi scenari di vendita nel settore delle vetrate panoramiche. Alleghiamo di seguito alcuni link per chi voglia approfondire l’argomento.
Articolo ASSVEPA: Le VEPA possono accedere al C.D – Assvepa
Articolo Cosmoserr: https://www.cosmoserr.it/vepa-entrate-si-al-bonus-ristrutturazioni-al-50/
Articolo Cosmoserr: https://www.cosmoserr.it/quale-vetro-antisfondamento-per-le-vetrate-panoramiche/
Noi di Gruppo Aerre abbiamo voluto approfondire la questione per dare risposta alle eventuali domande e curiosità:
Pertanto, riportiamo di seguito alcune PRECISAZIONI:
• Il bonus rientra nel cappello BONUS CASA o BONUS RISTRUTTURAZIONE in quanto opera di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza dell’ abitazione, ma è fruibile anche su nuove installazioni e non necessita di alcun titolo abilitativo.
• Il vetro antisfondamento necessario per usufruire della detrazione deve ricadere nelle classi 1B1/UNI EN 12600 e P2A/UNI EN 356.
• La normativa prevede che il vetro non debba avere forometrie, per non alterare le caratteristiche tecniche del vetro in questione. La normativa prevede, inoltre, che le vetrate non debbano avere sistemi di chiusura/apertura dall’ esterno.
• Il bonus è valido solo per vetrate che costituiscono barriera all’ ingresso in casa, per cui si a balconi, loggiati, portici, pergotende addossate all’ abitazione, no a gazebi, dehor e pergole indipendenti. La struttura deve essere addossata all’ abitazione non lato muro, ma in corrispondenza di una finestra o porta d’ ingresso. Se però c’è un corridoio interno che dal lato muro porta ad una finestra o porta d’ ingresso, le vetrate vanno tutte in detrazione. Quindi, per intenderci, nel caso di una pergola addossata all’ abitazione, lato muro, se quel lato è collegato alla porta d’ ingresso e non ci sono altre barriere e/o interruzioni interne, le vetrate a chiusura della pergola andranno tutte in detrazione (99% dei casi).
• Il produttore rilascerà al rivenditore un DOP con le caratteristiche e le classi di appartenenza del vetro in questione, che il rivenditore consegnerà al cliente finale.
• Il rivenditore dovrà effettuare una fattura per “Fornitura e posa di manufatti con caratteristiche idonee alla prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi (articolo 16-bis del DPR 917/1986 e s.m.i)” e indicare nella fattura la normativa di riferimento (Interpello n. 906–209/2022 Articolo 11, comma 1, lett.a, legge 27 luglio 2000, n.212 B C) e la relativa causale (BONUS CASA)
• L’ utente finale dovrà effettuare un bonifico parlante per ristrutturazione
• Trattandosi di un bonus ristrutturazioni, l’IVA sarà sempre agevolata al 10%, anche nel caso di nuova installazione.
• Rientrando il BONUS SICUREZZA all’ interno del BONUS CASA, lo stesso è applicabile solo ai privati e non alle attività commerciali.
• Il Bonus Casa (RELATIVAMENTE AL BONUS SICUREZZA) è applicabile anche in caso di pagamenti frazionati (acconto e saldo) a patto che le somme vengano versate entro il 31 dicembre 2023.
Sperando che tali precisazioni siano state utili a chiarire tutti i vostri dubbi.
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